Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 32594 del 24 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con pił tenue valore condizionante - rispetto all'abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dalla predetta l. n. 190 - della libertą di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di pił ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come induzione indebita le condotte di un carabiniere che si era fatto consegnare delle somme di danaro, in un caso, dalla persona cui poche ore prima aveva contestato una violazione del codice della strada con sequestro amministrativo del veicolo, ed alla quale aveva prospettato l'opportunitą di evitare, in tal modo, ulteriori controlli stradali nella zona; e, nell'altro caso, da un cittadino extracomunitario in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, in cambio del rilascio di una formale dichiarazione di ospitalitą sottoscritta da un terzo, al fine di non dare impulso all'attivazione della procedura di espulsione).

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