Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35118 del 20 settembre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del delitto di corruzione in atti giudiziari, č da considerare «processo» anche il procedimento che si celebra dinanzi al giudice fallimentare (nella specie procedura di concordato preventivo), in quanto in esso intervengono soggetti portatori di contrapposti interessi e ben puņ realizzarsi, con particolare pericolositą, quella compravendita della funzione giudiziaria considerata nel suo complessivo svolgimento, che costituisce la condotta incriminata dalla norma di cui all'art. 319 ter c.p. (Fattispecie relativa a procedimento di cautela reale).

(massima n. 2)

Anche la corruzione in atti giudiziari impropria puņ integrare il delitto previsto dall'art. 319 ter c.p., giusta il richiamo in esso contenuto agli artt. 318 e 319 stesso codice, lą dove le utilitą economiche costituiscano il prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso sia futuro.

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