Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 29338 del 9 luglio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, l'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 c.p., non va individuato nella maggiore o minore intensitā della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell'agente pubblico, ma nella tipologia del danno prospettato, che č ingiusto nel delitto di cui all'art. 317 e conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319 quater. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nell'avere un funzionario comunale subordinato il rilascio di una concessione edilizia ad un soggetto che ne aveva titolo all'affidamento di alcuni lavori ad una ditta da lui indicata).

(massima n. 2)

L'art. 1, comma 75, legge n. 190 del 2012, che ha scisso l'originaria fattispecie di concussione in due distinti reati, non ha comportato alcuna decriminalizzazione delle condotte in passato sussumibili nell'art. 317 c.p., lasciando, invece, al giudice il compito di definire, in via ermeneutica, quali condotte, sanzionate nella pregressa unica disposizione, siano oggi punite dall'una o dall'altra delle nuove norme.

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