Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9832 del 20 settembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualitą di pubblico ufficiale si distinguono tra loro per le modalitą dell'azione messa in opera dall'agente: deve ravvisarsi concussione quando l'abuso della qualitą assuma preminente importanza prevaricatrice, che costringe il soggetto passivo all'ingiusta prestazione che egli sa non dovuta; deve ravvisarsi invece la truffa aggravata quando la qualitą di pubblico ufficiale concorre in via accessoria alla determinazione della volontą del soggetto passivo, che viene convinto con artifici o raggiri ad una prestazione che egli crede dovuta.

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