Cassazione civile Sez. II sentenza n. 187 del 29 gennaio 1970

(2 massime)

(massima n. 1)

Accertata la volontà del testatore di mantenere ferme le disposizioni testamentarie nel caso di esistenza o sopravvenienza di figli, è irrilevante ogni indagine sulla certezza — o meno — dell'evento prospettatosi dal testatore, e sul contenuto o sulla sufficienza delle disposizioni, eventualmente, fatte nel testamento a favore dei figli sopravvenuti o riconosciuti dopo il testamento, perché, in ogni caso, le eventuali lesioni dei diritti degli stessi, ravvisabili nel testamento, possono essere eliminate con la riduzione delle disposizioni fatte a favore degli altri coeredi o legatari.

(massima n. 2)

La caducazione delle disposizioni a titolo universale, o particolare, per ignorata esistenza, o per sopravvenienza di figli, di cui al primo comma dell'art. 687 c.c. (alla quale ipotesi è da parificare il futuro riconoscimento di figli naturali) si basa sulla presunzione che il testatore, se avesse avuto, o non avesse ignorato di avere figli o discendenti, oppure avesse preveduto di averne in seguito, non avrebbe disposto, come aveva fatto, con il suo testamento. Tale presunzione viene meno qualora risulti dal testamento stesso che il testatore abbia previsto detta eventualità provvedendo al riguardo. In tale ipotesi la legge (comma terzo articolo citato) sancisce la salvezza del testamento.

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