Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11918 del 21 novembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del reato di concussione c.d. «ambientale» (e della sua differenziazione rispetto al reato di corruzione) non è sufficiente l'accertamento di una situazione ambientale in cui sia diffuso il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della c.d. «tangente» (ben potendo il cittadino approfittare dei meccanismi criminosi in atto per lucrare vantaggi divenendo anch'egli protagonista del sistema), ma è necessario l'accertamento di una situazione caratterizzata da una convenzione, tacitamente riconosciuta da entrambe le parti, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce attraverso una comunicazione, più semplice nella sostanza e più sfumata nella forma per il fatto di richiamarsi a condotte già «codificate»; occorre pertanto che il giudice accerti (e dia conto in motivazione) il concreto atteggiarsi della volontà del pubblico ufficiale e del privato cittadino, nonché il rapporto instaurato tra i due soggetti, che deve essere caratterizzato da una pretesa (ancorché implicita o indiretta) del primo e da una correlativa pressione sul secondo tale da determinarlo in uno stato di soggezione rispetto ad una volontà percepita come dominante.

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