Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5843 del 23 aprile 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di corruzione impropria anteriore all'atto prevista dall'art. 318, primo comma, c.p., l'atto, in vista del quale l'accordo criminoso viene stipulato, deve essere conforme ai doveri del funzionario. Ed invero l'interesse tutelato dalla disposizione in esame non è tanto quello dell'imparzialità della pubblica amministrazione, dato che l'atto da compiere è conforme ai criteri di una sana e corretta amministrazione, bensì quello della correttezza e del buon funzionamento della pubblica amministrazione, nel senso che gli atti — legittimi, corretti e dovuti — non possono essere oggetto di un privato baratto tra il privato e la pubblica amministrazione, ma debbono essere compiuti in una posizione di sostanziale e totale estraneità rispetto ad interessi privati, al di fuori di influenze diverse da quelle dettate dagli interessi generali dello Stato, cioè della collettività.

(massima n. 2)

La differenza tra le ipotesi criminose previste dagli artt. 318 e 319 c.p. sta nel fatto che nel primo caso, attraverso il collegamento con il privato, determinato dal pactum sceleris, si realizza una violazione del principio di correttezza e in qualche modo del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, senza però che la parzialità si trasferisca nell'atto, che resta l'unico possibile per attuare interessi esclusivamente pubblici, mentre nel secondo la parzialità si rivela nell'atto, segnandolo di connotazioni privatistiche, perché formato nell'interesse esclusivo del privato corruttore, e rendendolo pertanto illecito e contrario ai doveri d'ufficio.

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