Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11737 del 24 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di corruzione, ciò che la norma richiede perché possa affermarsi l'esistenza del presupposto del reato rappresentato dall'atto d'ufficio da compiersi, è che l'atto appartenga alla competenza dell'ufficio cui il pubblico dipendente appartiene, anche se non sia espressamente devoluto alle specifiche mansioni del pubblico ufficiale demandante, purché possa ugualmente direttamente compierlo o far sì che l'atto stesso venga compiuto (fattispecie in cui un sottufficiale della Guardia di finanza era stato richiesto di effettuare, o comunque provocare, una ispezione diretta all'accertamento di illeciti fiscali).

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