Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1122 del 6 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Se il danno non costituisce condizione perché il reato di concussione venga consumato, deve peraltro affermarsi che solo quando dall'abuso del pubblico ufficiale discenda un pericolo di pregiudizio per il privato è ipotizzabile il delitto suddetto. Invero se il privato effettua la dazione o la promessa allo scopo di trarre vantaggio dall'abuso del soggetto pubblico, viene meno quella situazione di timore che sola esclude l'instaurazione di un rapporto paritetico, così da farne un vero e proprio correo nella corruzione.

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