Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9528 del 3 marzo 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del delitto di concussione, i favori sessuali rientrano nella nozione di "utilitą", dovendosi ritenere che gli stessi rappresentano comunque un vantaggio per il pubblico funzionario che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione.

(massima n. 2)

In tema di concussione, la circostanza che l'atto oggetto di mercimonio da parte del pubblico ufficiale sia illegittimo e contrario ai doveri d'ufficio non comporta di per sé il mutamento del titolo del reato in quello di corruzione, neppure quando il soggetto passivo versi gią in una situazione di illiceitą e sia consapevole dell'illegittimitą dell'atto, dovendosi ritenere sussistente il delitto di concussione quando la posizione di preminenza prevaricatrice del pubblico ufficiale abbia creato uno stato di timore tale da escludere la libera determinazione della volontą del privato, in conseguenza dell'abuso della qualitą o dei poteri del primo. (Fattispecie relativa all'induzione di cittadine extracomunitarie a prestazioni sessuali, commessa mediante l'abuso della qualitą e dei poteri di assistenti della Polizia di Stato in servizio presso l'ufficio stranieri di una Questura).

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