Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9389 del 31 agosto 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di tentativo di concussione, è necessario valutare la adeguatezza della condotta attraverso la cosiddetta prognosi postuma, che impone al giudice di collocarsi idealmente nel momento in cui è stata realizzata la condotta per accertare se l'azione del pubblico ufficiale si presentava in concreto adeguata rispetto al fine, in ciò tenendo conto non solo delle caratteristiche dell'azione, ma anche considerando l'effetto di essa nel soggetto passivo, costituito dallo stato di soggezione, che non è ancora evento del reato (occorrendo la promessa o la dazione), ma che può essere almeno prova della idoneità degli atti.

(massima n. 2)

Per la sussistenza del delitto di concussione è necessario che nel soggetto passivo si determini uno stato d'animo tale da porlo in posizione non paritaria con il pubblico ufficiale e, per ciò solo, di soggezione nei suoi confronti. Tale condizione, nel processo causale del reato, si pone come conseguenza dell'abuso del pubblico ufficiale e come premessa dell'atto dispositivo, costituito dalla dazione o dalla promessa del concusso. Nei casi in cui tale stato d'animo viene a mancare, la condotta abusiva potrà integrare altro reato comune o contro la pubblica amministrazione, ma non certo quello di concussione.

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