Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6587 del 13 giugno 1991

(4 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di cui all'art. 317 c.p., oltre che con la forma della «costrizione», si consuma anche con quella della «induzione» per effetto della quale il privato soggiace alla posizione di preminenza del pubblico ufficiale che, abusando della propria qualità o funzione («potere» secondo il testo dell'art. 317 c.p. novellato dall'art. 4 della L. n. 86 del 1990), faccia leva su di essa per suggestionarlo, persuaderlo, convincerlo, a dare o a promettere denaro o altra utilità per evitare un pregiudizio maggiore. (Nella specie, sulla scorta del principio di cui in massima, la Cassazione ha ritenuto configurabile il delitto de quo nel comportamento di un'insegnante di scuola statale che indicando a taluni genitori di allievi l'insufficienza dei figli, esponendo la necessità di farli seguire da una persona esperta e segnalando la propria disponibilità, aveva indotto i suddetti genitori a corrisponderle compensi in denaro per lezioni private illegittimamente impartite in violazione dell'art. 89, comma primo, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417).

(massima n. 2)

In tema di concussione, deve ritenersi ricorrere il requisito dell'«indebito» vantaggio in tutti i casi in cui una prestazione professionale, lungi dall'essere liberamente scelta dal privato in considerazione di particolari attitudini del professionista, sia da costui imposta con il metus publicae potestatis. Infatti, da una parte, il relativo contratto d'opera è nullo perché contrario all'ordine pubblico, e, dall'altra, il pubblico ufficiale si procura il beneficio, rilevante sul piano economico, di essere preferito ad altri, con il corrispondente danno per il privato, al quale viene preclusa la possibilità di affidarsi alla persona che ritenga più qualificata, e così di spendere meglio il proprio denaro.

(massima n. 3)

In tema di nozione di pubblico ufficiale, secondo il disposto dell'art. 357 c.p. come sostituito dall'art. 17 della L. n. 86 del 1990, i requisiti necessari perché una determinata funzione possa essere considerata «pubblica» ai fini del diritto penale vanno desunti dal complesso delle attribuzioni, conferite dalla legge a colui che la eserciti, e non già da ciascuna di esse. Di conseguenza, la condizione di pubblico ufficiale non viene meno allorché una singola attività, da lui posta in essere, non presenti tutti quei requisiti.

(massima n. 4)

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, anche la manifestazione esterna del giudizio sul grado di preparazione dell'allievo, attuata dall'insegnante di scuola statale nei contatti con i genitori, presenta carattere pubblicistico perché non ha uno scopo meramente informativo, ma costituisce un momento qualificante dell'attività istituzionale del docente, essendo tesa ad assicurare un miglior esito del dialogo educativo - didattico attraverso l'attiva collaborazione fra scuola e famiglia. Ne consegue che qualunque strumentalizzazione di questa attività a fini privati può determinare, a seconda delle modalità e delle circostanze, una responsabilità penale per questa o quella violazione delle norme dettate a tutela dell'imparzialità o del prestigio della pubblica amministrazione (fattispecie in tema di concussione e abuso d'ufficio).

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