Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2986 del 8 gennaio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della individuazione della condotta di concussione per «induzione», con l'espressione «induce», viene descritto non soltanto il comportamento del soggetto attivo del reato ma anche il suo effetto, cioè l'atteggiamento psicologico in cui viene a trovarsi la vittima la cui volontà viene ad essere viziata, senza che necessariamente tale vizio coincida con l'inganno del concussore. E ciò perché, se è pur vero che anche l'inganno è persuasione, non si richiede che la condotta di induzione debba provocare (come, invece, avviene relativamente alla truffa), l'errore nel soggetto passivo.

(massima n. 2)

In tema di concussione, il metus publicae potestatis, da ritenere sempre presente ai fini della configurabilità di tale reato, si atteggia in modo diverso a seconda che il soggetto passivo soggiaccia alla costrizione oppure all'induzione. Nel primo caso, il metus consiste nel timore di un danno minacciato dal pubblico ufficiale, nel secondo si risolve nella soggezione alla posizione di preminenza del pubblico ufficiale medesimo, il quale, abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore. In tale ipotesi, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale il quale, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, operi di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore (induzione per persuasione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.