Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8826 del 13 aprile 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Il risultato «anomalo» o anormale in ragione dello scostamento da una legge di regolaritą causale fondata sull'esperienza dell'intervento medico-chirurgico, fonte di responsabilitą, č da ravvisarsi non solo in presenza di aggravamento dello stato morboso, o in caso di insorgenza di una nuova patologia, ma anche quando l'esito non abbia prodotto il miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista č tenuto, producendo invece, conseguenze di intervento routinario di settorinoplastica effettuato in struttura sanitaria pubblica, nel cassare la sentenza d'appello che, pur dando atto esserne conseguito un esito di «inalterazione» e quindi di sostanziale «insuccesso» sotto il profilo del pieno recupero della funzionalitą respiratoria, aveva ciononostante ritenuto la condotta del medico come non integrante ipotesi di responsabilitą, la S.C. ha enunziato il principio di cui in massima).

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