Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 45135 del 18 dicembre 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di concussione, deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla pubblica amministrazione e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, poiché in tal caso non si determina lesione per l'oggetto giuridico del reato (buon andamento della P.A.), e per altro verso il fatto manca di tipicità, non potendosi l'agente identificare nell'Ente e non potendo questo — dato il rapporto di rappresentanza organica che lo lega al funzionario operante — considerarsi alla stregua di «terzo» destinatario della prestazione promessa od effettuata. (Fattispecie in tema di pressioni esercitate da dipendenti comunali affinché il destinatario di una ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità rinunciasse al ricorso amministrativo interposto contro l'ordinanza medesima. La Corte ha specificato che in casi siffatti la tutela del cittadino è affidata ai rimedi previsti dalla legislazione amministrativa).

(massima n. 2)

Non è configurabile il reato di concussione allorché l'obiettivo perseguito dall'agente sia quello di una prestazione da effettuarsi in favore della stessa pubblica amministrazione con la quale egli si trova in rapporto di rappresentanza organica. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza del reato anzidetto — ed anche quella, subordinatamente prospettata, dell'abuso d'ufficio — in un caso in cui la condotta assunta come penalmente rilevante sarebbe consistita in pressioni esercitate da amministratori comunali nei confronti di un privato perché rinunciasse ad un ricorso da lui proposto avverso un'ordinanza di sgombero, per addotte ragioni di pubblica incolumità, di un immobile condotto in locazione dal medesimo privato). (Mass. redaz.).

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