Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13512 del 25 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Non ricorrono gli estremi del reato di peculato nel comportamento di un funzionario pubblico (soprintendente per i beni culturali e architettonici), autorizzato dall'ente proprietario (Ministero dei beni culturali) di un immobile monumentale a usufruire di un alloggio di servizio all'interno dello stesso, occupandolo immediatamente, salvo perfezionare il rapporto sotto il profilo del quantum debeatur con l'intendente di finanza, per quel che concerne i consumi dell'acqua, dell'elettricitā e del telefono effettuati prima della regolarizzazione della sistemazione alloggiativa. L'autorizzazione a usufruire di una porzione dell'edificio per gli scopi anzidetti comprende, invero, necessariamente, la facoltā di utilizzare quanto č necessario per soddisfare le esigenze abitative, cioč le cose, le energie e i servizi propri di un insediamento civile, e quindi l'acqua, l'elettricitā e il telefono. Né ha rilevanza il fatto che nella determinazione del canone si dovesse tener conto del prezzo di detti servizi e che l'interessato si sia mostrato negligente nel sollecitare tale determinazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.