Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26081 del 9 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il delitto di peculato la condotta del soggetto investito di pubbliche funzioni che omette di versare il denaro ricevuto nell'interesse della P.A. per la quale agisce, in quanto il denaro entra nella disponibilitą della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale senza che abbiano rilievo alcuno le modalitą di riscossione e la eventuale irritualitą dei mezzi di pagamento, anche in contrasto con disposizioni ed assetti organizzativi dell'ufficio, e la circostanza che il pubblico ufficiale sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle competenze che il mansionario interno prevede. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che fosse configurabile il reato di cui all'art. 314 c.p. nella condotta di una dipendente dell'ufficio I.V.A. che si era appropriata di una somma rilasciata con assegno bancario a lei intestato, destinata al pagamento della residua parte di una sanzione tributaria, provvedendo poi a versarla all'ufficio di appartenenza in tre rate successive).

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