Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 10 del 24 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

La R.a.i. Radiotelevisione Italiana, persona giuridica di diritto privato, č una societą per azioni di interesse nazionale, concessionaria di un pubblico servizio di preminente interesse generale. In quest'ultimo rientrano non soltanto la gestione, l'esercizio degli impianti e l'attivitą di diffusione, ma anche l'attivitą diretta alla predisposizione dei programmi destinati alla trasmissione, escluse le attivitą commerciali «connesse», le quali non si pongono rispetto al servizio pubblico in rapporto di strumentalitą necessaria. Gli amministratori della R.a.i. sono incaricati di pubblico servizio e possono quindi commettere i delitti di peculato o di malversazione secondo la natura giuridica dei fondi oggetto di appropriazione o di distrazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.