(massima n. 1)
Il danaro versato dal contribuente in adempimento di una obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico alla quale va senza dubbio equiparato, come nel caso di specie, il contributo versato dall'utente di prestazioni sanitarie pubbliche a titolo di partecipazione alla spesa diviene pecunia pubblica non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell'esazione, non venendo meno detta natura pubblica neppure in conseguenza dell'obbligazione di quantitą cui l'esattore č tenuto verso l'ente impositore.