Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10966 del 9 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitą del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attivitą professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attivitą del difensore, l'affermazione della responsabilitą per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita.

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