Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6094 del 25 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il cosiddetto peculato d'uso previsto dal comma 2, dell'art. 314 c.p. (nella nuova formulazione) non costituisce un'attenuante del delitto di peculato. Infatti, nell'articolo indicato, i due commi prevedono due diverse ipotesi di reato, poiché, nel peculato d'uso, il fine perseguibile dall'agente costituisce elemento specializzante, che impedisce di inquadrare il fatto nel concetto di «peculato» vero e proprio.

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