Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9535 del 13 settembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La nozione di appropriazione relativa al delitto di peculato, con l'interversione del titolo del possesso in proprietà, è rimasta invariata dopo la L. n. 86 del 1990; sicché non può evocarsi una diversa figura di reato (art. 323 cpv. c.p.) qualora il denaro o la cosa della pubblica amministrazione siano stati convertiti a profitto del pubblico ufficiale che ne abbia, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità.

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