Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 37018 del 5 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'integrazione del delitto di peculato (art. 314 c.p.) la cosa mobile altrui, di cui l'agente si appropria, deve avere valore apprezzabile, posto che le cose prive di valore non rivestono alcun interesse per il diritto, e tale valore sussiste nell'ipotesi di banconote false, che rivestono valore economico sia per la pubblica amministrazione, che ha interesse ad eliminare il bene dalla circolazione monetaria, sia per il soggetto attivo del reato avendo esse un indubbio valore commerciale.

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