Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9890 del 14 settembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del delitto di peculato, di cui all'art. 314 c.p., il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non č solo quello che rientri nella specifica competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, in quanto le Ģragioni di ufficio o di servizioģ hanno come unico riferimento un rapporto, fondato anche sulla prassi, o su consuetudini invalse in un determinato ufficio, che consenta ai soggetti indicati negli artt. 357 e 358 c.p. di inserirsi di fatto nel maneggio o della disponibilitā materiale della cosa, trovando nella loro pubblica funzione o servizio anche la sola occasione per un tale comportamento.

(massima n. 2)

In tema di peculato, il requisito dell'appartenenza del denaro deve essere ricavato non giā dalla modalitā di gestione di esso, bensė dalla sua destinazione a finalitā pubbliche.

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