Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1631 del 21 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rapporto di imposta ha natura pubblica, sia nella fase dell'imposizione, sia in quella della riscossione; tale natura non muta anche quando l'esazione del tributo venga dall'ente impositore delegata al privato il quale quindi, in virtł della funzione attribuitagli, acquista la qualitą di pubblico ufficiale. Conseguentemente il denaro di cui egli viene in possesso nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, costituisce, sin dal momento della sua esazione, pecunia pubblica, né detta qualifica viene meno per l'obbligazione di quantitą, cui l'esattore stesso č tenuto verso l'ente impositore (obbligo di versare il non riscosso per riscosso), trattandosi di un'obbligazione sussidiaria a garanzia dell'ente pubblico. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto la configurabilitą di peculato con riguardo ad appropriazione da parte dell'esattore, o del suo dipendente, dell'importo di titoli cambiari riscossi ed emessi in suo favore in pagamento del sottostante rapporto causale di natura tributaria. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che, essendo comunque il denaro destinato alla pubblica amministrazione, non potevano rilevare le modalitą di esazione e che il possesso del medesimo rimaneva qualificato dalla finalitą di natura pubblicistica).

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