Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8619 del 26 settembre 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Le sezioni provinciali della «Lega italiana per la lotta contro i tumori» hanno natura pubblicistica e, pertanto, i loro rappresentanti e dipendenti (nella fattispecie il presidente, un componente del consiglio direttivo ed una segretaria) rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio. Ne consegue che l'appropriazione di denaro della sezione da parte dei suddetti rappresentanti e dipendenti configura il reato di peculato.

(massima n. 2)

Le sezioni provinciali della Lega italiana per la lotta contro i tumori, alla quale č da attribuire la qualifica di ente pubblico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, partecipano della natura pubblicistica di detto Ente, pur dopo la modifica statutaria introdotto con D.M. 24 marzo 1993 (G.M. 16 aprile 1994), in quanto concorrenti a realizzare la funzionalitą tipica dell'ente medesimo. Il presidente ed i componenti dei consigli direttivi di dette sezioni non hanno, tuttavia, qualitą di pubblici ufficiali ma solo di incaricati di pubblico servizio.

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