Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 34782 del 30 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurabilitā del delitto di attentato per finalitā terroristiche o di eversione, ex art. 280 cod. pen., č necessario che la condotta di chi attenta alla vita o alla incolumitā di una persona, finalizzata al terrorismo secondo le definizioni di cui all'art. 270 sexies cod. pen., possa, per natura o contesto, arrecare grave danno al Paese ovvero che la stessa, tenuto conto del contesto oggettivo e soggettivo in cui si inserisce, sia volta alla sostanziale deviazione dai principi che regolano l'essenza della vita democratica.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.