Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11382 del 5 novembre 1987

(2 massime)

(massima n. 1)

I reati di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata e quello di favoreggiamento personale si differenziano, oltre che per la diversa natura del bene giuridico offeso, anche per la diversità sia dei presupposti, quanto del soggetto aiutato e del contenuto dell'aiuto prestato. Presupposto del delitto di cui all'art. 378 c.p. è che sia stato commesso un reato prima che al suo autore venga prestato aiuto, presupposto invece del delitto di cui all'art. 307 c.p. è che l'aiuto venga prestato all'autore del reato la cui attività criminosa non sia ancora cessata. Il soggetto aiutato nel reato sub art. 378 c.p. è una persona non qualificata, mentre nell'art. 307 è un partecipante all'associazione o alla banda armata di cui agli artt. 305 e 306 c.p. L'aiuto nell'ipotesi di cui all'art. 378 c.p. è di contenuto indeterminato, mentre in quella di cui all'art. 307 c.p. ha un contenuto limitato all'offerta del rifugio o alla fornitura del vitto. Forme di aiuto diverse da queste ultime costituiscono concorso nel reato del partecipe. L'aiuto prestato al soggetto che non fa più parte dell'associazione può rientrare negli schemi dell'art. 378 codice penale.

(massima n. 2)

Nei reati associativi la figura dell'organizzazione si identifica in colui che, anche in fasi successive alla formazione dell'associazione, svolge attività essenziali per assicurarne l'efficienza. Il partecipe invece non ha un ruolo qualificato da funzioni essenziali per il sodalizio, connotato da autonomia decisionale. La sua prestazione è di regola non essenziale, fungibile ma è sempre prestata all'associazione con continuità e consapevolezza. Rientra di regola tra i partecipi quello che all'interno dell'associazione viene definito «irregolare» o «contatto», salvo che non si tratti di «contatto» puramente ideologico, privo di vincoli con l'associazione, che fornisca prestazioni esclusivamente al singolo e non all'associazione.

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