Cassazione penale Sez. III sentenza n. 147 del 3 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di patteggiamento per il reato di sfruttamento della prostituzione, le somme sequestrate, provento dell'attività di sfruttamento, non sono confiscabili. Le somme infatti non costituiscono il prezzo del reato, per il quale la confisca sarebbe possibile anche in caso di patteggiamento, ma il profitto di questo. Il provento dell'attività dell'altrui prostituzione dovrà perciò essere restituito, non diversamente da quanto avviene per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività (dalle cassette porno, ai vibratori ecc.) quando «non si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione non costituisca di per sè reato».

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