Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2761 del 17 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di «giustificare la provenienza» dei beni che sono confiscabili ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, come introdotto dall'art. 2 dei decreti legge 22 febbraio 1994, n. 123 (non convertito) e 22 aprile 1994, n. 246, non è sufficiente l'esibizione di atti giuridici d'acquisto, stipulati a norma di legge e debitamente trascritti, perché in tal modo non si dà conto della provenienza dei mezzi impiegati per l'acquisizione dei beni di valore sproporzionato alle proprie possibilità economiche; occorre invece che il condannato per taluno dei delitti espressamente indicati nella suddetta disposizione legislativa fornisca esauriente spiegazione della lecita provenienza dei beni di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria attività, dimostrando la loro derivazione da legittime disponibilità finanziarie.

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