Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2016 del 3 dicembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 12 sexies D.L.vo n. 306 del 1992 prevede una confisca obbligatoria (in aggiunta a quanto stabilito, in via generale, dell'art. 240 c.p.), che deve essere ordinata previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni indicate nel citato art. 12 sexies. Detto accertamento può essere compiuto soltanto in sede di giudizio di merito e la confisca può essere disposta soltanto con la sentenza che tale giudizio definisce. Non è legittimo, quindi, disporre la misura in argomento con provvedimento autonomo e distinto dalla sentenza di condanna che abbia deciso in merito. (Precisa la Corte che non può diversamente ritenersi in base al disposto di cui all'art. 676 c.p.p. che attribuisce poteri, in materia di confisca obbligatoria, al giudice della esecuzione. Ciò perché quanto in tale articolo previsto riguarda i casi di confisca obbligatoria indicati nel secondo comma dell'art. 240 c.p. adottabili de plano senza necessità di particolari accertamenti di fatto. Ne consegue l'illegittimità del sequestro preventivo prodromico a una confisca che non può essere disposta).

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