Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3118 del 31 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La confisca, come misura di sicurezza patrimoniale, è applicabile anche nei confronti di soggetti (quali le società) sforniti di capacità penale. L'estraneità al reato esige che la persona cui le cose appartengono non abbia partecipato con attività di concorso o altrimenti connesse, ancorché si tratti di persona non punibile perché priva di capacità penale. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso nel quale si sosteneva l'applicabilità del terzo comma dell'art. 240 c.p. — per il quale non sono confiscabili le cose appartenenti «a persona estranea al reato» — la Suprema Corte ha osservato che la società ricorrente era stata ampiamente coinvolta nell'illecita attività truffaldina per la quale il suo legale rappresentante era indiziato insieme ad altri).

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