(massima n. 1)
Il concetto di «appartenenza» di cui all'art. 240 c.p. ha una portata più ampia del diritto di proprietà, essendo sufficiente che le cose da confiscare, di cui il reo ha la disponibilità, non appartengano a terzi estranei al reato, intendendosi per estraneo soltanto colui che in nessun modo partecipi alla commissione dello stesso o all'utilizzazione dei profitti che ne sono derivati. Poiché la misura di sicurezza della confisca ha carattere non punitivo ma cautelare, fondato sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose che servirono per commettere il reato, ovvero ne costituiscano il prezzo, il prodotto o il profitto, essa può essere disposta anche per i beni appartenenti a persone giuridiche dovendo a tali persone, in forza dei principi di rappresentanza, essere imputati gli stati soggettivi dei loro legali rappresentanti. (Fattispecie relativa a confisca di compendi immobiliari, azioni e quote di società, autoveicoli, saldi di conti correnti bancari appartenenti a società i cui legali rappresentanti erano stati ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di contrabbando di tali tabacchi).