Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6624 del 6 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito del procedimento speciale di applicazione di pena su richiesta delle parti, non può essere disposta la confisca delle somme sequestrate all'imputato di spaccio di sostanze stupefacenti e costituente il corrispettivo della vendita, rappresentando tale somma, dal punto di vista penale, «profitto» dell'attività delittuosa e non «prezzo» del reato. In relazione all'attività di spaccio di droga, infatti, prezzo del reato sono le somme (o le altre utilità economiche) che lo spacciatore riceve da un committente perché si dedichi a tale attività, alienando droga per conto del committente stesso. Costituiscono invece, «profitto» le somme che lo spacciatore riceve dai singoli acquirenti della droga.

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