Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1253 del 5 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La confisca delle cose oggetto di contrabbando prescinde dall'accertamento della responsabilitą penale e deve essere disposta anche quando l'imputato venga prosciolto o dichiarato non punibile. Essa, pertanto, si differenzia dalla confisca prevista dall'art. 240 c.p. che attribuisce la facoltą e non l'obbligo, salvo le ipotesi di intrinseco carattere criminoso delle cose, di disporre la misura di sicurezza patrimoniale, sempre che sia intervenuta condanna. (Fattispecie relativa a declaratoria di estinzione per amnistia del reato di cui all'art. 66 legge 1 giugno 1939, n. 1089, con ordine di confisca dei reperti, facendo tale disposizione riferimento all'istituto della confisca previsto dalle leggi doganali per gli oggetti di contrabbando).

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