Cassazione penale Sez. I sentenza n. 567 del 4 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 445, comma secondo, c.p.p. esclude in via generale la applicazione delle misure di sicurezza, «fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, c.p.» e cioč ad eccezione dei casi in cui la «cosa» (da confiscare) costituisca il prezzo del reato, ovvero si tratti di cosa la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca di per sč reato. Ne consegue che deve escludersi la possibilitą di procedere alla confisca delle armi e degli oggetti previsti dall'art. 6 della legge 152/75, quando le parti hanno scelto di definire il procedimento con il giudizio speciale di cui all'art. 444 c.p.p.; al di fuori dei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, c.p., come espressamente indicato dall'art. 445, comma primo, c.p.p. Nella fattispecie la Corte ha precisato che la detenzione o il porto di un fucile da caccia cal. 12, conforme al tipo omologato, non costituisce di per sč reato, essendone anzi consentita la detenzione ed il porto con le necessarie autorizzazioni.

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