Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2246 del 20 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contrabbando, qualora venga dichiarato di non doversi procedere a carico dell'imputato per essere il reato estinto in dipendenza di definizione amministrativa, la legge doganale, per il suo carattere di specialità rispetto al codice penale, toglie al giudice ordinario il potere di disporre la confisca, delegandolo all'autorità doganale. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di ordinanza con la quale il pretore aveva disatteso l'incidente di esecuzione relativo al dissequestro e alle conseguenti spese di custodia di un autocarro, la S.C. ha osservato che, cessata la connotazione funzionale tra reato definito a seguito di oblazione e mezzo usato per commetterlo, viene meno l'obbligatorietà della confisca ex art. 301 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sicché anche tutte le questioni riguardanti le spese di custodia dell'automezzo vanno devolute all'autorità amministrativa che ha autorizzato e seguito la definizione dell'infrazione doganale, essendo il pretore carente di giurisdizione).

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