Cassazione penale Sez. III sentenza n. 661 del 7 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La confisca č obbligatoria quando il danaro costituisce il «prezzo» del reato, da intendersi quale compenso dato per indurre taluno a commettere il reato. Diversamente, il provento dell'attivitą criminosa costituisce profitto del reato e pertanto non č soggetto a confisca obbligatoria ma va restituito in caso di patteggiamento della pena. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che nel caso di sfruttamento della prostituzione, il danaro viene consegnato dalla prostituta al suo sfruttatore non gią come compenso per indurlo a commettere il reato, ma come provento dello stesso).

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