Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1041 del 22 settembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel sistema penale non costituiscono ostacolo alla confisca (e, quindi, nella fase delle indagini, al sequestro) le trasformazioni o modifiche che il prodotto del reato abbia subito, cosicché ove le cose da sequestrare siano per loro natura fungibili — originariamente o a seguito di trasformazione — l'eventuale commistione tra cose lecite e cose illecite, appartenenti allo stesso genere, costituisce una forma di trasformazione dell'originario prodotto del reato in cose comunque separabili con operazioni di peso, misurazione o numerazione. Il tutto in conformità della regola civilistica che prevede, per le obbligazioni che hanno ad oggetto denaro o altre cose fungibili, l'obbligo di restituire «altrettante cose della stessa specie e qualità», regola generale applicabile anche in sede penale, in considerazione della natura patrimoniale della misura di sicurezza. (Applicazione in tema di sequestro preventivo di titoli di Stato. La corte ha annullato il provvedimento denunciato statuendo che — in relazione al tipo di reato addebitato, nella specie, concussione — il giudice a quo avrebbe dovuto indicare se, e sulla base di quali elementi indiziari, i valori sequestrati potevano ritenersi, in tutto o in parte, il diretto prodotto del reato stesso o l'indiretto profitto di esso, siccome frutto di un reimpiego da parte dell'autore del denaro direttamente conseguito dai concussi).

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