Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 9032 del 25 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sfruttamento della prostituzione solo la porzione di denaro consegnata allo sfruttatore o al favoreggiatore č confiscabile obbligatoriamente quale prezzo del reato con la sentenza di condanna o di patteggiamento, mentre devono essere restituite le somme percepite dalle prostitute che sono qualificabili come provento del reato.

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