Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31957 del 23 luglio 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

L'estinzione del reato per prescrizione non preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, nei casi in cui vi sia comunque stato un accertamento incidentale, equivalente a quello contenuto in una sentenza di condanna, della responsabilità dell'imputato e del nesso pertinenziale fra oggetto della confisca e reato. (Nella specie, la Corte ha considerato confiscabile il prezzo del reato in un caso in cui la prescrizione era intervenuta dopo la pronuncia di condanna di primo grado ed il giudice di appello, nel dichiararla, aveva, in motivazione, confermato la statuizione relativa alla responsabilità dell'imputato e all'illecita provenienza dei beni confiscati).

(massima n. 2)

La riqualificazione, operata dalla Corte di Cassazione, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, del delitto di concussione in quello di indebita induzione non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato.

(massima n. 3)

Qualora il giudice di merito, vigente l'art. 317 c.p., antecedente le modifiche apportate dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, abbia proceduto, con motivazione approfondita e non illogica, a qualificare la condotta del pubblico agente in termini di induzione piuttosto che di costrizione, la Cassazione, chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della l. n. 190 medesima, non può che ricondurre il fatto nella fattispecie dell'art. 319 quater c.p., sempre che detta qualificazione non sia stata specificamente contestata dal ricorrente sulla base di motivi ammissibili. (Nella specie, la Corte, rilevata la qualificazione da parte del giudice di appello della condotta del pubblico agente in termini di induzione, in assenza di contestazioni sul punto, ha ricondotto il fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 319 quater c.p. e dichiarato la prescrizione, per decorso del termine di cui all'art. 157 c.p.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.