Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3222 del 16 maggio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione per regolamento di confini, i dati catastali hanno un valore puramente indicativo e costituiscono un sistema di accertamento solo sussidiario, giustificato dall'assoluta mancanza di elementi di prova o della loro inidoneitā ai fini di una determinazione certa del confine. Pertanto i criteri di tolleranza catastale non trovano applicazione nel caso in cui l'elemento di prova primario č rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti che, quale elemento interpretativo della volontā negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi e prevale sul difforme dato catastale.

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