Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2803 del 12 settembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è ostativo alla concessione della riabilitazione. La dimostrazione da parte del condannato di trovarsi nell'impossibilità di adempiervi, per incapacità economica, non può essere superata col riferimento a mezzi economici costituenti il profitto del reato per cui viene richiesta la riabilitazione appartenente al soggetto passivo del reato stesso. L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato deve, infatti, avvenire con mezzi di cui il condannato possa disporre legittimamente per ciascuna delle obbligazioni da adempiere. (Fattispecie di riabilitazione richiesta per il reato di bancarotta fraudolenta).

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