Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2382 del 29 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, stabilito come presupposto della riabilitazione dall'art. 179, quarto comma, n. 2, c.p., ha valore dimostrativo dell'emenda del condannato e non deve essere valutato sotto il profilo strettamente civilistico, essendo sufficiente che risulti la volontą di adempiere, anche in minima parte, secondo le possibilitą economiche del soggetto interessato. L'assoluta impossibilitą di adempiere dev'essere provata da colui che richiede la riabilitazione ed il relativo apprezzamento fatto dal giudice di merito sfugge al sindacato di legittimitą, ove sia basato su corrente argomentazioni, non inficiate da vizi logici.

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