Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3794 del 3 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riabilitazione, l'attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata quindi alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato.

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