(massima n. 1)
In tema di domanda di riabilitazione proposta ai sensi dell'art. 179, comma 4, n. 2, c.p., dal condannato che intende dimostrare l'impossibilitą di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, non č consentito al Presidente del collegio di dichiarare «de plano» l'inammissibilitą della richiesta, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., ma č necessario che si dia luogo ad un giudizio di merito sull'esistenza delle obbligazioni civili non soddisfatte e sulla capacitą economica posseduta dal richiedente.