Cassazione penale Sez. I sentenza n. 80 del 10 marzo 1992

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di riabilitazione, è priva di motivazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che rigetta la richiesta dell'interessato indicando riassuntivamente le cause ritenute ostative alla concessione della riabilitazione, senza l'indicazione del loro contenuto, in modo da porre il giudice di legittimità nelle condizioni di non poter eseguire il controllo sulla completezza, la correttezza e l'assenza di vizi logici. (Nella specie la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto ostative alla concessione della riabilitazione l'inadempimento nei confronti della parte civile, per quanto dovutole in relazione al fatto di cui alla sentenza di condanna, e la condotta successiva non «assiduamente corretta», del condannato essendo stato l'istante querelato per reato poi dichiarato estinto per intervenuta amnistia).

(massima n. 2)

In tema di riabilitazione, non può essere ritenuto indicativo di cattiva condotta il solo fatto della presentazione di una querela contro l'istante per reato dichiarato estinto per amnistia. La presentazione della querela e l'estinzione del reato per amnistia sono entrambi elementi di giudizio neutri, nel senso che dal secondo non è possibile inferire l'infondatezza dell'accusa e dal primo non è possibile far discendere la dimostrazione della sua fondatezza, e ciò nemmeno ai fini dell'accertamento di una buona o cattiva condotta del querelato. (Nella specie la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, per carenza di motivazione, l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto ostativa alla concessione della riabilitazione la non «assiduamente corretta condotta dell'istante, considerato il fatto di cui alla querela» per reato estinto per amnistia).

(massima n. 3)

In tema di riabilitazione, per potersi valutare il mancato risarcimento dei danni a favore della parte offesa, o comunque l'omessa tacitazione delle sue ragioni creditorie, alla stregua di un elemento condizionante la concessione della riabilitazione, occorre accertare se il debito sia liquido ed esigibile, se vi sia stata quantificazione di esso da parte del creditore, se, in sintesi, l'inadempimento sia stato volontario o non già, per qualsiasi ragione, necessitato (dalla constatata povertà del debitore, dalla inesistenza di richieste risarcitorie da parte del creditore, dalla impossibilità di quantificare il danno nel silenzio della sentenza o da altri elementi capaci di incidere sulla volontarietà dell'inadempimento in questione).

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