Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5470 del 27 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di pronuncia su una domanda di riabilitazione, la personalitā dell'istante va verificata alla luce di tutto quanto accaduto nel periodo intermedio fra quello del fatto per il quale č pronuncia negativa (sia essa di condanna o di applicazione di misura di prevenzione) e quello della decisione. In tale valutazione globale bisogna ricercare e trovare non tanto un'assenza di ulteriori elementi negativi, bensė delle prove effettive e costanti di buona condotta. Ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla sua condotta risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa del di lui comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore per concedergli una patente di buona condotta atta, addirittura, a cancellare gli effetti penali di precedenti condanne. (Fattispecie relativa ad istanza di riabilitazione, in relazione a misura di sorveglianza speciale di p. s. presentata da persona nei cui confronti pendevano due procedimenti penali, rispettivamente per evasione fiscale e per concorso in alterazione di stato).

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