Cassazione penale Sez. I sentenza n. 39809 del 23 ottobre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione, il giudice deve accertare non tanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, bensģ prove effettive e costanti di buona condotta ; ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore. (Fattispecie relativa ad istanza di riabilitazione, in relazione a misura di prevenzione, presentata da persona nei cui confronti era intervenuta una sentenza di condanna per abusi edilizi ).

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