Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3359 del 31 ottobre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre la riabilitazione ordinaria è necessaria sempre per la eliminazione degli effetti scaturenti dalla condanna, quella militare diventa indispensabile — e, quindi, può essere chiesta ed ottenuta — solo se dalla condanna siano derivate pene accessorie militari od effetti penali militari (perdita del grado, delle decorazioni, di distinzioni onorifiche di guerra e simili), od, in generale, se l'interessato abbia interesse a riacquistare uno «status di onori militari» perduto a seguito della sentenza di condanna.

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